Lista Bonino Pannella Federalisti Europei

Disposizioni per l’utilizzo delle autovetture di servizio. N. 300

Di iniziativa dei consiglieri Giuseppe Rossodivita, Rocco Berardo

Relazione

La presente proposta di legge è volta a ridurre quei costi superflui, impropri e improduttivi derivanti dall’eccessivo numero di autovetture di servizio, le cd “auto blu”, che non trovano giustificazione rispetto ad effettive esigenze di servizio.

Le “auto blu”, che tanto infastidiscono l’opinione pubblica, sono nell’immaginario collettivo a disposizione dei politici, in realtà la questione investe una platea molto più ampia. Infatti, oltre ai tanti politici, vi è una molteplicità di dirigenti e funzionari dell’amministrazione regionale e di enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Lazio ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, che dispongono, a titolo esclusivo o meno, di auto di servizio.

La carente funzione di controllo e l’assoluta assenza di trasparenza porta spesso le cronache ad evidenziare fatti o misfatti circa l’uso che se ne fa; in alcuni casi con la messa in dubbio circa il mancato rispetto di un regolamento che ai più è sconosciuto, in altri casi facendo emergere veri e propri usi impropri, assolutamente ingiustificati e ingiustificabili.

Questa proposta vuole salvaguardare la messa a disposizione dell’auto di servizio per quei rappresentanti istituzionali che, in ragione del loro mandato, effettivamente necessitano di un’auto a disposizione eliminando tutto ciò che invece rappresenta un mero privilegio, rendendo tutto molto più trasparente. Atto, quest’ultimo, dovuto ai cittadini contribuenti.

Disposizioni per l’utilizzo delle autovetture di servizio

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico dell’amministrazione pubblica regionale e rendere più trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche, la presente legge detta principi e linee guida per l’utilizzo delle autovetture di servizio.

Articolo 2

(Enti interessati)

1. La presente legge si applica alla Regione Lazio nonché a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Lazio ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali in armonia con le disposizioni contenute negli articoli 51 e 52 dello Statuto.

2. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali.

Articolo 3

(Autovetture di servizio)

1. E’ consentito l’uso esclusivo di autovetture di servizio, ai sensi del Regolamento di cui all’articolo 6, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali e al Presidente del Consiglio regionale.

2. Fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente comma, dall’entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti di cui all’articolo 2 l’uso di autovetture di servizio anche ad uso non esclusivo.

Articolo 4

(Norma transitoria)

1. Ad eccezione di quelli riguardanti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, gli accordi e i contratti a titolo oneroso in essere alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto il noleggio o il leasing per l’acquisto o l’utilizzo di autovetture di servizio non possono essere rinnovati o prorogati dalle amministrazioni e, ove possibile, devono essere cessati anticipatamente. Per le autovetture di proprietà risultanti in eccesso si procede alla dismissione.

Articolo 5

(Acquisizione delle auto di servizio)

1. L’acquisizione delle auto di servizio può essere operata fra il noleggio, il leasing o l’acquisto a seguito di valutazione scegliendo la soluzione economicamente più vantaggiosa tenuto conto degli oneri accessori.

Articolo 6

(Regolamento di utilizzo delle auto di servizio)

1. Le auto di servizio devono essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento di compiti istituzionali e limitatamente al territorio regionale salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo.

2. Le auto di servizio possono essere utilizzate anche per il trasporto da e al luogo di residenza del Presidente della Giunta, degli Assessori e del Presidente del Consiglio regionale.

3. È vietato trasportare sugli automezzi persone estranee all'assegnatario, salvo che il predetto trasporto non sia giustificato da motivi istituzionali di rappresentanza e di correlazione con i compiti svolti.

4. L'uso delle autovetture, ancorché per compiti istituzionali, al di fuori del territorio regionale deve essere preventivamente autorizzato dagli uffici della Giunta regionale e reso pubblico anticipatamente su apposita pagina del sito istituzionale.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale pubblica, sull’apposita pagina del sito istituzionale, il resoconto riassuntivo, riferito all’anno precedente, dei consumi e dei costi di tutti gli automezzi nonché una relazione sullo stato di usura di ogni automezzo.

Articolo 7

(Norme finali)

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sulla consistenza dell’autoparco, sulla dismissione delle vetture eccedenti il fabbisogno, sulla dislocazione degli autisti eccedenti il fabbisogno.

2. Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le norme incompatibili con tale nuova disposizione.  

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